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Legge 13/07/1910 n. 466articolo si applicheranno anche a coloro i quali, a norma del 1° comma dell'art. 3, abbiano acquistato dai proprietari edifici danneggiati od aree su cui sorgevano fabbricati distrutti. Art. 17. Qualora, entro il termine di un anno dalla data della pubblicazione del piano regolatore debitamente approvato, i proprietari di edifici o di parti di edifici distrutti o danneggiati, da espropriare per l'attuazione del piano stesso, non facciano la dichiarazione di volere provvedere direttamente alla riscossione della relativa indennità, tutti i loro diritti passeranno all'unione. Nel caso di condominio, o di edifici i cui piani appartenevano a diversi proprietari, la dichiarazione di un solo condomino o proprietario basterà ad escludere il passaggio all'unione del diritto all'indennità per l'intero stabile, alla condizione di cui all'ultimo comma dell'art. 15. Art. 18. L'unione ha per oggetto: 1° di provvedere alla ricostruzione, costruzione o riparazione di edifici sulle aree di sua proprietà o su quelle che potrà acquistare nell'ambito del nuovo piano regolatore; 2° di contrarre per le dette costruzioni, ricostruzioni o riparazioni, e nei limiti di cui all'art. 1° della presente legge, mutui estinguibili per metà dallo stato a norma dell'art. 7 della legge 12 gennaio 1909 n. 12; 3° di riscuotere le indennità dovute ai proprietari di stabili soggetti ad espropriazione, i quali non abbiano fatta la dichiarazione di cui all'articolo precedente; 4° di locare gli edifici costruiti o ricostruiti o di alienarli impiegando il ricavato delle alienazioni nel modo che sarà stabilito dallo statuto; 5° di emettere carature a norma dell'art. 20; 6° di ripartire ogni anno gli utili netti della gestione fra i singoli a venti diritto, in proporzione delle rispettive carature da essi possedute, e per un decimo al fondo di riserva; 7° di assumere l'assicurazione contro gli incendi, sia per gli edifici costruiti o ricostruiti dai privati, mediante pagamento da parte di questi del premio convenuto, sia per i fabbricati da essa costruiti o ricostruiti, mediante la formazione di un fondo speciale con una parte degli utili annua li, con le norme che saranno stabilite nel regolamento. L'unione avrà inoltre diritto di espropriare, secondo le norme dell'art. 44 e salve le limitazioni che potranno essere stabilite con decreto reale, aree private comprese nell'ambito del piano regolatore, sulle quali, al 28 dicembre 1908, non sorgevano fabbricati o che non costituivano pertinenze di edifici distrutti o danneggiati. Art. 19. L'Unione Messinese sarà amministrata da un consiglio composto di nove membri, dei quali tre nominati dal governo, uno dal consiglio provinciale, due dal consiglio comunale di Messina e tre eletti, dai delegati degli interessati, secondo le norme del regolamento. Il presidente sarà nominato tra i consiglieri con decreto reale, sentito il consiglio dei ministri. Art. 20. Il patrimonio dell'unione è costituito dal valore delle aree con l'inerente diritto al mutuo, dagli edifici di cui agli articoli 15 e 16 e dall'indennità di espropriazione di cui all'art. 17. L'Unione Messinese emetterà carature di £. 25 ciascuna per un ammontare complessivo equivalente al valore degli edifici che sorgevano sulle aree pas- sate in sua proprietà a termini degli articoli 15 e 16 e di quelli in ordine ai quali ha acquistato il diritto all'indennità di cui all'art. 18: valore che sarà determinato a norma degli articoli 1 e 2 della presente legge. Il valore delle costruzioni rimaste sulle aree passate in proprietà del l'unione, od eventualmente eseguite sulle medesime, non dà diritto ad un maggior numero di carature. Le carature saranno attribuite nella misura dei nove decimi del valore di esse ai singoli proprietari od ai loro eredi, in ragione del valore delle rispettive proprietà determinato come sopra e diminuito di un decimo. Non saranno calcolate le frazioni non superiori a £. 12.50; quelle superiori tale somma daranno diritto ad una caratura intera. Il rimanente decimo del valore delle carature emesse sarà destinato alla formazione di un fondo di riserva per gli scopi indicati nel regolamento. Le carature saranno nominative e non potranno essere vincolate, né alienate se non dopo un triennio dalla loro assegnazione. Art. 21. Ai proprietari, agli enfiteuti e direttari di edifici o parti di edifici distrutti o danneggiati, gravati da iscrizioni ipotecarie, saranno assegnati i due terzi delle carature loro spettanti, diminuiti di un decimo, libere da qualsiasi vincolo, ad eccezione di quelli dipendenti dai diritti di usufrutto, uso ed abitazione e salva la ripartizione di esse a norma di legge. Soltanto sull'altro terzo, diminuito di un decimo, i creditori ipotecari ed i creditori di canoni, censi e livelli potranno far valere le loro ragioni ed ottenere l'attribuzione totale o parziale di esse al valore nominale entro il primo triennio dalla loro assegnazione ed al valore effettivo successivamente, restando sempre salvo il diritto di cui al terzo comma dell'art. 7 della presente legge. Art. 22. A decorrere dalla data di costituzione, dell'Unione Messinese e per un quinquennio, lo stato verserà all'unione, a rate semestrali anticipate, una somma che sarà fissata annualmente per R. decreto, su proposta dei ministri del tesoro e dell'agricoltura, industria e commercio, e che non potrà essere superiore alle lire trentamila annue. Art. 23. L'Unione Messinese potrà essere messa in liquidazione con decreto reale, udito il consiglio di stato, e con le norme da stabilirsi nel decreto stesso. Art. 24. Le disposizioni degli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 della presente legge potranno essere estese con RR. decreti, anche ad altri dei comuni indicati nel decreto reale di cui all'art. 1. CAPO III Magistrature speciali Art. 25. Salva per l'attribuzione dei possessi immobiliari la competenza delle commissioni istituite col R. decreto del 13 gennaio 1909 n. 13, e salva la competenza dei collegi arbitrali di cui all'art. 47 successivo, relativamente alla determinazione della indennità per le espropriazioni, la cognizione di tutte le questioni, che potranno sorgere in ordine a diritti sugli immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908 è deferita temporaneamente a tre collegi speciali, aventi sede rispettivamente a Messina, Reggio Calabria e Palmi I collegi eserciteranno la loro giurisdizione: il primo nella provincia di Messina, il secondo nei circondari di Reggio Calabria e di Gerace, il terzo nel circondario di Palmi e nella provincia di Catanzaro. Il collegio residente a Messina giudicherà anche delle questioni attinenti all'attribuzione e ripartizione delle carature da parte dell'Unione Messinese fra gli aventi diritto. Il collegio stesso e gli altri due sopraindicati giudicheranno poi delle questioni attinenti all'attribuzione ed alla ripartizione delle carature da parte delle altre unioni di proprietari che potranno essere istituite ai sensi dell'art. 24. Art. 26. I collegi saranno costituiti da due magistrati di tribunale, di cui il più elevato in grado od il più anziano a parità di grado eserciterà le funzioni di presidente, e da un ingegnere, nominati con decreti reali, su proposta rispettivamente del ministro guardasigilli e del ministro dei lavori pubblici. A ciascuno dei componenti il collegio sarà dato un supplente nei modi e con le forme sopra indicate. Con decreto reale il numero dei collegi potrà essere aumentato o ridotto, modificando, ove occorra, le relative giurisdizioni. Art. 27. Le decisioni dei collegi saranno inappellabili se il valore della controversia non ecceda le £. 5000; oltre tale limite saranno soggette ad appello innanzi collegi di secondo grado aventi sede, l'uno a Messina, l'altro a Reggio Calabria, e composti di due magistrati di corte di appello nominati per decreto re- ale, su proposta del ministro guardasigilli, dei quali il più elevato in grado od il più anziano a parità di grado eserciterà le funzioni di presidente, e di ingegnere capo del genio civile, nominato con decreto reale su proposta del ministro dei lavori pubblici. Anche ai componenti questo collegio sarà dato un supplente nominato come sopra. Il collegio di appello residente a Messina eserciterà la sua giurisdizione nella provincia di Messina; quello residente a Reggio Calabria nelle due provincie di Reggio Calabria e di Catanzaro. Art. 28. Le decisioni dei collegi di 1° grado sono equiparate a sentenze di tribunale quelle di 2° grado a sentenze di corte di appello. Dai mezzi straordinari d'impugnativa delle sentenze stesse è escluso il ricorso per cassazione. Art. 29. I collegi di cui agli articoli precedenti hanno facoltà di procedere ad accessi locali per l'esecuzione di atti istruttori, o collegialmente o per mezzo di un loro delegato, anche estraneo al collegio. Quando il collegio non creda di poter provvedere a mezzo di uno o più dei suoi componenti, e lo ritenga assolutamente indispensabile, avrà facoltà di far compiere accertamenti e rilievi tecnici locali da persone di piena sua fiducia e senza limitazione di scelta. Il collegio fisserà un termine brevissimo entro il quale le dette persone dovranno presentare la loro relazione, la quale potrà essere anche verbale. L'ufficio di segretario dei collegi sarà esercitato da funzionari delle cancellerie o segreterie giudiziarie. Art. 30. Ferme restando le norme in vigore per il gratuito patrocinio, tutti gli atti del procedimento avanti ai collegi speciali, e tutti i provvedimenti di qualunque natura da essi emanati, comprese le relative copie da rilasciarsi alle parti, nonché gli atti, scritti, e documenti che venissero prodotti dalle parti ai collegi saranno stesi su carta da bollo da centesimi cinquanta. Con RR. decreti sarà stabilito quant'altro occorra per il funzionamento dei collegi e sarà fissato il giorno in cui cesseranno di funzionare. TITOLO II CAPO I Aree baracche Art. 31. I terreni espropriati dallo stato nei territori danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 sono ceduti ai rispettivi comuni, fermi gl'impegni da esso assunti sia per alienazioni che per concessioni temporanee tanto gratuite che a condizione di favore, anche se non concretate in regolari atti prima della pubblicazione della presente legge. Il prezzo delle alienazioni non ancora corrisposto dagli acquirenti a tale data sarà riscosso dai comuni. I canoni per le occupazioni temporanee di aree espropriate dallo stato e passate in proprietà dei comuni saranno a questi direttamente corrisposti dai concessionari a partire dal 1° gennaio dell'anno immediatamente successivo a quello della pubblicazione della presente legge. Non saranno ceduti ai comuni quei terreni che potranno occorrere allo stato per le proprie esigenze, o per provvedere ad opere o servizi pubblici. Lo stato inoltre potrà, per gli scopi anzidetti, chiedere la retrocessione gratuita dei terreni già ceduti quando non siano ancora stati utilizzati. Qualora però i terreni siano già stati dai comuni temporaneamente concessi, l'eventuale onere per la revoca della concessione sarà a carico dello stato. Art. 32. Tutti i diritti spettanti allo stato sulle aree da esso occupate temporaneamente sono ceduti ai comuni, i quali riscuoteranno i canoni delle eventuali concessioni già fatte dallo stato a decorrere dalla data stabilita al primo capo- verso dell'articolo precedente. Lo stato conserva però sempre il diritto di disporre di quelle aree che gli occorreranno per le proprie esigenze o per provvedere ad opere o servizi pubblici. Art. 33. Le baracche costruite a spese dello stato e destinate esclusivamente a ricovero personale nei territori danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, nonché tutte le opere, oggetti ed attrezzi ad esse pertinenti sono ceduti ai rispettivi comuni, ai quali spetta di riscuotere i canoni, che saranno determinati, sentito il genio civile, a seconda delle località, degli ambienti occupati, e della qualità e dell'ampiezza della baracca, e che saranno pagati da tutti gli utenti a partire dal 1 gennaio 1911. Parimenti sono ceduti ai comuni le baracche ed i padiglioni per ricovero personale costruiti o donati da governi esteri o da comitati, e consegnati allo stato senza alcuna espressa destinazione. I canoni per l'uso di tali baracche e padiglioni saranno, dopo detratte le spese di manutenzione, versati alla congregazione di carità del comune. Sono escluse dalla cessione le baracche ed i padiglioni che lo stato crederà di riservare per propri usi o per abitazione dei propri funzionari. Ai terreni su cui sorgono le baracche ed i padiglioni ceduti ai comuni, siano essi espropriati od occupati temporaneamente, si applicano le disposizioni dei due articoli precedenti per quanto riguarda il diritto dello stato di ottenerne la retrocessione o di disporne per le proprie esigenze o per provvedere ad opere e servizi pubblici. Sono anche cedute ai comuni le baracche costruite in seguito ai terremoti del 1905 e del 1907 e che non siano già state alienate. Per l'uso di esse i comuni avranno diritto d'imporre un canone secondo i criteri su accennati. |
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